Per quanto riguarda il mondo della carne, il provvedimento prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le informazioni relative a: “Paese di nascita”, “Paese di allevamento” e Paese di macellazione degli animali.
La dicitura 100% italiano sarà perciò utilizzabile solo quando la carne provenga da animali nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
Il regolamento si applica agli alimenti preconfezionati destinati come tali al consumatore finale e alle collettività. Non si applica quindi agli alimenti non preconfezionati (sfusi) disciplinati dall’art. 19 del decreto legislativo n. 231/2017.
Il budello naturale venduto ai salumifici non rientra quindi tra quelli soggetti al reg. 775/18
Per coloro che vendono BN preconfezionato in supermercati o spaccio, secondo la norma può non essere considerato un alimento destinato al consumatore finale ed al consumo tal quale, bensì alimento destinato alla fabbricazione di altri alimenti, per la precisione e come tale non ingrediente primario; non rientra quindi nel regolamento.
Il reg. n. 775 si applica comunque quando ci sono queste due condizioni:
L’indicazione dell’origine dell’alimento è inclusa nell’elenco delle indicazioni obbligatorie previste all’art. 9 del Reg. (UE) in materia di etichettatura n. 1169/2011, che specifica, alla lett. i: “il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26” del regolamento che prevede, in particolare, l’obbligo di indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza nei casi in cui la mancata indicazione sull’etichettatura “possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.
Al paragrafo 3 dell’art. 26 ( che poi viene disciplinato proprio dal regolamento 775/2018), viene riportato l’obbligo di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento riportato sull’etichetta non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, attraverso due modalità diverse:
L’art. 1 del regolamento definisce l’ambito di applicazione, come definito sopra, con l’esclusione da tale ambito di quei prodotti alimentari protetti da indicazioni geografiche [riferimenti normativi: Reg. (UE) n. 1151/2012, Reg. (UE) n. 1308/2013, Reg. (CE) n. 110/2008 o Reg. (UE) n. 251/2014] o protetti in virtù di accordi internazionali o marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme più specifiche riguardanti l’applicazione dell’art. 26.3 per tali indicazioni. Sono esclusi i prodotti sfusi.
Negli art. 2 e 3 troviamo, rispettivamente, le modalità di indicazione del paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario e la presentazione di queste informazioni sull’etichettatura degli alimenti.
L’art.4 del 775/2018 stabilisce che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.